TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 31.
(Disposizioni finali e abrogazioni).

Art. 6.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 12 luglio 2006, n. 228, per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

      1. Identico.

      2. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010».       Soppresso
      3. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       2. Identico:

          a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

      Soppressa.

          b) all'articolo 2:

      Soppressa.

              1) al comma 3, la parola: «C/3» è soppressa e le parole: «, C/7 e C/8» sono sostituite dalle seguenti: «e C/7»;

              2) al comma 6, le parole: «economico,» e «, tecnologico» sono soppresse;

              3) il comma 7 è abrogato;

              4) al comma 8, le parole: «I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso liceale artistico si articola»;


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          c) all'articolo 3, comma 2, quinto periodo, le parole: «6,» e «, 10» sono soppresse;       Soppressa.

          d) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato;

          a) identica;

          e) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 sono abrogati;

          b) identica;

          f) nell'allegato B, le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse;

      Soppressa.

          g) l'allegato D-bis è abrogato.

          c) identica.

      4. Le abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, non hanno effetto relativamente alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

      Soppresso.

      5. All'attuazione del presente titolo si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.       Soppresso.
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